Art. 6.
(Funzioni di ideazione e progettazione di opere architettoniche del Ministero).

      1. Per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, destinate ad attività culturali, il Ministero ricorre a concorsi di idee o di progettazione.
      2. Il Ministero provvede all'ideazione e, di intesa con le amministrazioni competenti, alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali.
      3. Il Ministero può provvedere, su richiesta delle amministrazioni competenti, all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidono in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale.
      4. All'espletamento delle attività indicate ai commi 2 e 3 il Ministero provvede applicando i princìpi enunciati nell'articolo 2 e nel comma 1 del presente articolo.